LA NUOVA TARGA PER I CICLOMOTORI D.P.R. 153/06

 

Il D.P.R. 153/06 modifica il Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada, negli articoli: 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica del 16/12/1992 n° 495.

 

Conseguentemente si deve intendere completata la modifica dello stesso Art. 97 del Codice della Strada, nella parte che si riferisce al certificato di circolazione che deve contenere non solo i dati tecnici e costruttivi del ciclomotore, ma anche il numero di targa e i dati dell’intestatario del documento stesso. Si tratta di una carta di circolazione come per i veicoli soggetti all’iscrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Quest’ultima precisazione è dovuta per riconfermare, che i ciclomotori con l’attuale normativa, non mutano la loro posizione giuridica di “beni mobili non registrati”. Gli uffici cui dovranno far riferimento i proprietari dei nuovi e vecchi ciclomotori saranno (come previsto dal nuovo art. 251): il Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile), e gli Studi di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (ex Legge 264/1991 - Agenzie di pratiche automobilistiche) regolarmente autorizzati e collegati con il centro elaborazione dati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli uffici di consulenza accreditati dovranno essere muniti di targhe acquisite presso gli uffici periferici del predetto Ministero.

La targa sarà composta di sei caratteri alfanumerici, nonché contrassegnata con il marchio ufficiale della Repubblica Italiana su fondo bianco di dimensioni rettangolari mm 118 x 138, ricoperta di pellicola retroriflettente.

I ciclomotori omologati anche per il trasporto del passeggero potranno essere utilizzati per tale scopo solo se condotti da un conducente abilitato e maggiorenne.

Nessun obbligo per ritargare i vecchi ciclomotori, esiste tuttavia un problema per i ciclomotori omologati per il trasporto del passeggero, in quanto sui certificati tecnici rilasciati con la precedente normativa non era prevista tale identificazione, pertanto chi non vorrà trovarsi di fronte a tale incertezza, dovrà ricorrere alla nuova targatura. In tal modo disporrà di un documento destinato alla circolazione completo in ogni parte.

Per gli adempimenti dell’intestatario del Certificato di Circolazione è opportuno trascrivere testualmente l’art. 252 del Regolamento di Esecuzione:

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Certificato di Circolazione, l’intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l’intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l’emissione di una nuova targa ad un ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento Trasporti Terrestri o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i Trasporti Terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell’interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del Certificato di Circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di Certificati di Circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all’Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L’Ufficio Centrale Operativo sopra citato provvede ad aggiornare il Certificato di Circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell’intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

Nei casi non previsti al comma 5, l’intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l’aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza da apporre sul certificato di circolazione.

Per quanto riguarda la targa, il vigente articolo 97 del C.d.S. ha assoggettato i ciclomotori ad una procedura d’immatricolazione in parte simile a quella degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Tuttavia rispetto all’ordinaria immatricolazione di questi ultimi, sussistono talune rilevanti differenziazioni che derivano dalla nuova targa per ciclomotori definita come “targa personale”. In quanto tale, la targa costituisce un elemento di identificazione sia del ciclomotore sia dell’intestatario del certificato di circolazione; tuttavia, la targa non segue mai le sorti del ciclomotore (es.: in caso di trasferimento di proprietà, il venditore trattiene la propria targa che potrà essere abbinata ad un nuovo ciclomotore; lo stesso dicasi nell’ipotesi di cessazione del ciclomotore) e non può essere ceduta ad altro soggetto.

Ne consegue, dunque, l’obbligo di utilizzare la targa esclusivamente per la circolazione del ciclomotore nel cui certificato di circolazione sono annotati i relativi dati; pertanto, chi disponga di più ciclomotori, deve munirsi di un numero corrispondente di targhe e, ovviamente, di certificati di circolazione.

Appare evidente, perciò, che la nuova targa non può essere utilizzata alla stessa stregua del contrassegno d’identificazione (precedente normativa).

Quest’ultimo, infatti, non essendo collegato ad un documento di circolazione né ad uno specifico veicolo, può essere utilizzato, in qualsiasi momento, per la circolazione di qualsivoglia ciclomotore anche non di proprietà dell’intestatario del contrassegno stesso. Pertanto tutti i contrassegni di identificazione e i certificati di idoneità tecnica richiesti fino al 13/07/2006, potranno essere utilizzati dai loro possessori, vedremo quindi nello scenario della circolazione dei ciclomotori, ancora per molto tempo la duplice disciplina identificativa.

Infatti, l’obbligo della nuova targatura e del relativo certificato di circolazione sussiste, solo, nel caso si tratti di nuovi ciclomotori o comunque immessi per la prima volta in circolazione sul territorio italiano a decorrere dal 14/07/2006.

 

FUNZIONI DELL’ARCHIVIO ELETTRONICO

Com’è già detto, il nuovo sistema di “immatricolazione” non ha in alcun modo modificato la natura giuridica dei ciclomotori quali beni mobili non registrati, pertanto la funzione dell’archivio nazionale dei veicoli gestito dal CED dell’amministrazione centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “che dato il nuovo assetto governativo, dovrebbe diventare nuovamente Ministero dei Trasporti”, costituisce l’unica fonte presso la quale si rende possibile l’acquisizione di ogni dato (sia tecnico che amministrativo) relativo ai veicoli in questione.

Conseguentemente i dati anagrafici acquisiti dall’archivio non soddisfano l’esigenza (civilistica) di comprovare il diritto di proprietà (o altro diritto reale) sul bene, ma svolgono unicamente la funzione (di preminente interesse d’ordine pubblico) di rendere certa l’identità del responsabile della circolazione del ciclomotore.

Ciò posto, e nel rispetto delle vigenti norme in materia (legge 241/90 e relativo regolamento), chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, può procedere alla “visura targa”, rivolgendosi agli uffici della Motorizzazione civile. Ovviamente se la richiesta è formulata dall’intestatario del ciclomotore, non trovano applicazione le limitazioni anzidette.